Gennaio 2018 : REGISTRO F-GAS PER APPARECCHIATURE
Ottobre 5, 2023Aggiornamento agosto 2023 – Ristrutturazioni Edilizie
Ottobre 5, 2023Gennaio 2021 – aggiornamento
A partire dal primo maggio 2018 la Giunta Regionale, con delibera n. 799 del 21/03/2018, pubblicata sul BUR n.14 del 04/04/2018, ha disposto nuove modalità e disposizioni di trasmissione per il controllo e la manutenzione degli impianti per tutti i territori dei Comuni delle province della Regione Friuli Venezia Guilia, avvalendosi della Società partecipata U.C.I.T. SRL . Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento al servizio di edifici devono, a termini di legge, essere sottoposti peridicamente a mantenzioni e controlli. Un funzionamento efficiente dell’impianto assicura infatti, da un lato consumi ottimali di combustibile, che si riflettono in un minor impatto ambientale e minori costi di esercizio, e dall’altro garantisce le migliori condizioni di sicurezza d’uso per gli utenti. Nell’intento di fornire un quadro sintetico e completo degli adempimenti che i vari provvedimenti legislativi indicano per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’efficienza energetica degli impianti termici, si riportano in questa sezione alcune note informative. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla consultazione del sito www.regione.fvg.it nella sezione CONTROLLI IMPIANTI TERMICI.
Cosa si intende per impianto termico?
Si definisce impianto termico l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione dell’acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazzazione e controllo.
Chi è il Responsabile dell’impianto?
Il Responsabile dell’impianto è il soggetto responsabile dell’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed efficienza energetica degli impianti termici.
Il Responsabile dell’impianto deve affidare le operazioni che riguardano il controllo, la manutenzione e l’efficienza energetica ad imperse abilitate ad operare sul mercato.
Nel caso la potenza termica nominale dell’impianto sia superiore a 232 kw il responsabile dell’impianto deve demandare la conduzione dell’impianto termico a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore).
Periodicità del controllo e manutenzione dell’impianto
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dell’impresa installatrice dell’impianto ai sensi dela normativa vigente.
In tale occasione verrà compilato il libretto di impianto e rilasciato un rapporto di efficienza nergetica (RCEE), che il Responsabile dell’impianto dovrà conservare assieme al libretto di impianto:
Periodicità del controllo dell’efficienza energetica dell’impianto
Qui di seguito un estratto a titolo esemplificativo della tabella A , riportata nella Delibera della Giunta Regionale n. 799 del 21/03/2018 pubblicata sul BUR n.14 del 04/04/2018:
TIPO COMBUSTIBILE | POTENZA KW | IMPORTO CONTRIBUTO | PERIODICITA’ PAGAMENTO | PERIODICITA’ MANUTENZIONE | |||
GASSOSO | inferiore a 35 | 13,00 € | ogni 4 anni | annuale | |||
GASSOSO | superiore a 35 e fino a 350 kw | 40,00 € | ogni 2 anni | annuale | |||
LIQUIDO | inferiore a 35 | 13,00 € | ogni 2 anni | annuale | |||
LIQUIDO | superiore a 35 e fino a 350 kw | 40,00 € | ogni anno | annuale | |||
SOLIDO | inferiore a 35 | 13,00 € | ogni 2 anni | annuale | |||
SOLIDO | superiore a 35 e fino a 350 kw | 40,00 € | ogni anno | annuale |